FAQ

Se hai qualche dubbio sul rinnovo della patente, sul bollo auto, sul passaggio di proprietà o sulle altre pratiche, puoi trovare la risposta qui tra le domande più frequenti che ci fanno i nostri clienti.

La patente di guida va rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente. La patente ciclomotori AM, moto A e auto B scade dopo 10 anni dal primo rilascio e da qualche anno la scadenza è stata adeguata al compleanno. Fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene rinnovata per 10 anni; dai 50 ai 70 viene rinnovata per 5 anni; dai 70 agli 80 per 3 anni e dopo gli 80 ogni 2 anni. Le cosiddette patenti superiori (C trasporto merci, D trasporto persone) scadono ogni 5 anni a prescindere dall’età del conducente.

Per rinnovare la propria patente è sufficiente venire in agenzia muniti di fototessera aggiornata (anche in formato digitale) e patente. 

Il nostro medico riceve 2/3 volte alla settimana presso la nostra sede. Le sedute vengono svolte il martedì e il giovedì sera dopo le 18.30 ma per chi preferisse l’orario diurno il medico riceve anche un sabato al mese al mattino e un mercoledì al mese nella pausa pranzo dalle 13 alle 15.

La visita consiste in una serie di domande da parte del medico sul proprio stato di salute e in un controllo della vista.

Il rinnovo può essere effettuato fino a 4 mesi prima della scadenza senza perdere nessun giorno di validità.

Il costo è di 110€ che comprendono tutte le spese previste, dalla visita a tutti i pagamenti che adesso devono essere effettuati con il nuovo sistema PagoPa che faremo noi per conto del cliente.

Non è obbligatorio avere lo SPID, penseremo noi a pagare per conto dell’utente. 

Ci occupiamo anche di tutta la pratica per la commissione medica patenti. La commissione è l’ente preposto al rinnovo nel caso in cui l’utente abbia dei problemi di salute per cui non è possibile rinnovare il documento con il medico monocratico.

La patente scade alla mezzanotte del giorno di scadenza.

No, anche se si ha la guida con lenti la foto va fatta senza occhiali

Sì, se pagata con Bancomat.

Sì, perché la proprietà di un veicolo e la conduzione del veicolo sono due cose diverse.

Sì, perché la proprietà di un veicolo e la conduzione del veicolo sono due cose diverse.

No, va prima tolto il fermo amministrativo negli appositi uffici.

No, non è possibile circolare con una vettura con fermo amministrativo.

No, fa tutto il Comune una volta che hai comunicato le targhe dei vostri veicoli. Si aggiorna solo l’archivio telematico, non arriva nulla di cartaceo da applicare ai documenti.

Il certificato anamnestico vale 3 mesi dalla data del rilascio.

Entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita è necessaria la trascrizione al Pra del passaggio di proprietà e l’aggiornamento della Carta di Circolazione.

La mancata registrazione del passaggio di proprietà al PRA determina oltre all’applicazione di sanzioni amministrative per l’acquirente anche conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario per l’inadempienza dell’acquirente.

Con Il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, è stata prevista la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale). Come per la carta di circolazione, il DU è il documento necessario per la circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare a bordo del mezzo per poter circolare.

Sì, se il passaggio è stato fatto dopo il 15/10/2015

Va fatta denuncia di smarrimento dalla forze dell’ordine e portarcela in originale al momento del passaggio.

Il bollo è una tassa di proprietà che va pagata dagli intestatari di autovetture, autoveicoli speciali, motocicli, autocarri, motocarri, veicoli storici utilizzati su pubblica strada (in questo caso il bollo diventa tassa di circolazione forfettaria annua), targhe prova, ciclomotori, rimorchi speciali che hanno meno di trent’anni, calcolati a partire dalla data di immatricolazione.

Il bollo va pagato il mese successivo alla scadenza, versandolo alla regione di competenza della residenza dell’intestatario.  

Le scadenze per le autovetture sono dicembre, aprile e agosto; per le moto sono gennaio e luglio; per gli autocarri maggio, settembre e gennaio come per i camper.

La scadenza non si può variare a piacimento poiché viene assegnata automaticamente dal sistema in base alla data di immatricolazione o alla data di uscita dall’esenzione.

Il bollo può essere pagato in ogni regione di Italia, ma è importante prestare attenzione nello specificare la regione di residenza! Inoltre se fuori regione, secondo il nuovo regolamento PagoPa, è possibile pagare solo con bancomat.

Per versare il bollo è sufficiente avere il numero di targa del proprio veicolo.

Si può pagare con contanti, bancomat, carta di credito e bancoposta 

Se il bollo viene pagato in ritardo viene applicata una sanzione e inviata una multa. Se la  multa non viene pagata si riceve la cartella di riscossione del credito, se nemmeno questa viene pagata si ha il fermo amministrativo del mezzo.

La Regione Veneto permette di registrarsi al servizio infobollo che invia una mail di avviso di scadenza. Per i nostri clienti ci occupiamo noi dell’avviso di scadenza.

Per i veicoli storici non si parla di tassa di proprietà, ma di tassa di circolazione, che viene pagata solo dai mezzi che circolano su strada (per questo la ricevuta di pagamento va conservata insieme ai documenti di circolazione). Si tratta di una tassa fissa annuale.

I veicoli che hanno tra i 20 e i 30 anni, se iscritti ASI/FMI con registrazione del certificato di rilevanza storica trascritto sul libretto, godono dello sconto del 50%del bollo dovuto.

Ti servono altre informazioni?

Se hai bisogno di altre informazioni su rinnovo patente, passaggio di proprietà, pagamento del bollo o altre pratiche mandaci un’email a info@agenziasemplifica.it, chiamaci allo 0437 852813 o passa a trovarci in Agenzia a Sedico (Belluno) in Viale Venezia, 43.